A Roma, il 14 settembre 1994, è stato varato il D.M. 666 il cui Art. 1 la figura professionale sanitaria del podologo.
D.M.666 Art.1:
1. E’ individuata la figura professionale del podologo con il seguente profilo: il podologo è l’operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante, tratta direttamente, nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché il piede doloroso.
2. Il podologo, su prescrizione medica, previene e svolge la medicazione delle ulcerazioni delle verruche del piede e comunque assiste, anche ai fini dell’educazione sanitaria, i soggetti portatori di malattie a rischio.
3. Il podologo individua e segnala al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico.
4. Il podologo svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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